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17-12-2013
Emissioni gas serra, nuovo modulo comunicazioni dati per i fornitori di
carburante
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2013 è stato pubblicato un
Comunicato del Ministero dell'Ambiente recante "Modalita' per la
trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55".
Il comunicato rende nota la disponibilità sul
sito ministeriale delle nuove modalità per i
fornitori di carburante per la trasmissione della relazione sulle
emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto
l'accisa e dell'energia fornita.
L'obbligo deriva appunto dall'articolo 7-bis, comma
2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 che così recita:
A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i
fornitori devono trasmettere annualmente al Ministero dell'Ambiente, per il
tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle
emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto
l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti
informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia
forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e
dell'origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo
di vita per unita' di energia.
In base poi all'articolo 7 bis comma 1, i fornitori devono assicurare che le emissioni
di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di
energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020
e, nel caso di cui al comma 9, dell'energia fornita nel 2020, siano inferiori
almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi
dell'articolo 7-bis, paragrafo5,letterab), della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
A partire dal 1° Gennaio 2014, gli adempimenti
di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. n. 66 del 21 marzo 2005 (Obblighi di
riduzione delle emissioni di gas serra) dovranno essere assolti,
esclusivamente per via telematica, tramite il Gestore dei Servizi Energetici
- GSE S.p.A..
A tale scopo, gli operatori utilizzeranno
l'applicativo informatico BIOCAR - realizzato dal GSE - accessibile
previa registrazione nell'Area Clienti del
sito web del GSE.
Nell'applicativo BIOCAR occorrerà anche indicare i codici dei certificati di
sostenibilità in accompagnamento alle partite di biocarburante dichiarate
oppure, in alternativa e solo relativamente all'anno 2013, inviare copia
cartacea dei medesimi certificati al GSE, ai sensi dell'articolo 7-bis,
comma 3, del D.lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., con le modalità che saranno
specificate nella sezione del sito web del GSE dedicata ai biocarburanti e
alla dichiarazioni delle emissioni.
Le sanzioni per gli inadempienti sono fissate dall'articolo 9 del
D.lgs. n. 66/2005.
Si riporta il testo del Comunicato:
Nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, si comunica ai
fornitori di carburanti che le nuove modalita' per la trasmissione della relazione sulle emissioni
dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita,
sono pubblicate sul sito web:
http://www.minambiente.it/pagina/attivita-corso-ai-sensi-di-quanto-previsto-allarticolo-7-bis-del-decreto-legislativo-21-marzo.