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	17-12-2013
	Emissioni gas serra, nuovo modulo comunicazioni dati per i fornitori di 
	carburante
	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2013 è stato pubblicato un
	Comunicato del Ministero dell'Ambiente recante "Modalita' per la 
	trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, 
	del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto 
	dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 
	55". 
		Il comunicato rende nota la disponibilità sul 
	sito ministeriale delle nuove modalità per i 
	fornitori di carburante per la trasmissione della relazione sulle 
	emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto 
	l'accisa e dell'energia fornita.
			L'obbligo deriva appunto dall'articolo 7-bis, comma 
		2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 che così recita:
			A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i 
	fornitori devono trasmettere annualmente al Ministero dell'Ambiente, per il 
	tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle 
	emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto 
	l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti 
	informazioni: 
	a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia 
	forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e 
	dell'origine; 
	b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo 
	di vita per unita' di energia.
			In base poi all'articolo 7 bis comma 1, i fornitori devono assicurare che le emissioni 
	di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di 
	energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 
	e, nel caso di cui al comma 9, dell'energia fornita nel 2020, siano inferiori 
	almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito ai sensi 
	dell'articolo 7-bis, paragrafo5,letterab), della direttiva 98/70/CE, 
	introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
			A partire dal 1° Gennaio 2014, gli adempimenti 
	di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. n. 66 del 21 marzo 2005 (Obblighi di 
	riduzione delle emissioni di gas serra) dovranno essere assolti, 
	esclusivamente per via telematica, tramite il Gestore dei Servizi Energetici 
	- GSE S.p.A..
			A tale scopo, gli operatori utilizzeranno
	
	l'applicativo informatico BIOCAR - realizzato dal GSE - accessibile 
	previa registrazione nell'Area Clienti del
	sito web del GSE.
			Nell'applicativo BIOCAR occorrerà anche indicare i codici dei certificati di 
	sostenibilità in accompagnamento alle partite di biocarburante dichiarate 
	oppure, in alternativa e solo relativamente all'anno 2013, inviare copia 
	cartacea dei medesimi certificati al GSE, ai sensi dell'articolo 7-bis, 
	comma 3, del D.lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., con le modalità che saranno 
	specificate nella sezione del sito web del GSE dedicata ai biocarburanti e 
	alla dichiarazioni delle emissioni.
			Le sanzioni per gli inadempienti sono fissate dall'articolo 9 del 
		D.lgs. n. 66/2005.
			Si riporta il testo del Comunicato:
			Nel rispetto di quanto indicato al comma 4	dell'art. 7-bis del decreto 
		legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, si comunica ai 
		fornitori di carburanti che le nuove modalita' per la trasmissione della relazione sulle emissioni
		dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita,
		sono pubblicate sul sito web:
		
		http://www.minambiente.it/pagina/attivita-corso-ai-sensi-di-quanto-previsto-allarticolo-7-bis-del-decreto-legislativo-21-marzo.