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27-12-2013
Decreto "Destinazione Italia", novità su APE e bonifiche
Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato
il
Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 recante "Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015",
il quale in materia ambientale detta disposizioni in merito all'attestato
di prestazione energetica (APE) e bonifiche.
Il decreto, in vigore da 24 dicembre 2013, per quanto riguarda
l'APE, con il comma 7 dell'articolo 1 vengono sostituiti i commi 3
e 3-bis dell’art. 6 (già novellato dall’art. 6 D.L. 63/2013) del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con il nuovo comma 3, il quale
sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, finora
prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria,
graduandone l’entità in funzione del tipo contrattuale.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione
deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Una
copia dell'APE deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unità immobiliari.
In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga
allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali,
di una sanzione amministrativa che può variare dai 3mila ai 18mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la sanzione oscilla
tra i mille e i 4mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni,
la sanzione è ridotta della metà.
In relazione alle bonifiche, l'art. 4 prevede,
attraverso la sostituzione dell'art. 252-bis del “Codice ambientale” (D.lgs.
152/2006), la possibilità di stipula, da parte del MATTIVI e del MiSE
d’intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, di
accordi di programma con i soggetti interessati per l’attuazione di
progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei
siti di interesse nazionale individuati nel 2007, ex legge
426/1998. Alle imprese che sottoscrivono gli accordi sono previste dei
benefici fiscali.
24-02-2014
Decreto Destinazione Italia, in Gazzetta la legge di conversione