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	27-12-2013
	Decreto "Destinazione Italia", novità su APE e bonifiche
	Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato 
	il 
	Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 recante "Interventi urgenti di 
	avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe 
	elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per  
	l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, 
	nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", 
	il quale in materia ambientale detta disposizioni in merito all'attestato 
	di prestazione energetica (APE) e bonifiche.
	Il decreto, in vigore da 24 dicembre 2013, per quanto riguarda 
	l'APE, con il comma 7 dell'articolo 1 vengono sostituiti i commi 3 
	e 3-bis dell’art. 6 (già novellato dall’art. 6 D.L. 63/2013) del decreto 
	legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con il nuovo comma 3, il quale 
	sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, finora 
	prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria, 
	graduandone l’entità in funzione del tipo contrattuale.
	Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di 
	trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di 
	locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione 
	deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore 
	dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Una 
	copia dell'APE deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di 
	locazione di singole unità immobiliari. 
	In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga 
	allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, 
	di una sanzione amministrativa che può variare dai 3mila ai 18mila euro. 
	Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la sanzione oscilla 
	tra i mille e i 4mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, 
	la sanzione è ridotta della metà. 
	In relazione alle bonifiche, l'art. 4 prevede, 
	attraverso la sostituzione dell'art. 252-bis del “Codice ambientale” (D.lgs. 
	152/2006), la possibilità di stipula, da parte del MATTIVI e del MiSE 
	d’intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, di 
	accordi di programma con i soggetti interessati per l’attuazione di 
	progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei 
	siti di interesse nazionale individuati nel 2007, ex legge 
	426/1998. Alle imprese che sottoscrivono gli accordi sono previste dei
	benefici fiscali.
	
	24-02-2014
	Decreto Destinazione Italia, in Gazzetta la legge di conversione
	 
		
		