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News / Nazionali / Energia - Inquinamento suolo

27-12-2013

Decreto "Destinazione Italia", novità su APE e bonifiche

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per  l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", il quale in materia ambientale detta disposizioni in merito all'attestato di prestazione energetica (APE) e bonifiche.

Il decreto, in vigore da 24 dicembre 2013, per quanto riguarda l'APE, con il comma 7 dell'articolo 1 vengono sostituiti i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 (già novellato dall’art. 6 D.L. 63/2013) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 con il nuovo comma 3, il quale sostituisce la comminatoria di nullità del contratto, finora prevista dal comma 3-bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria, graduandone l’entità in funzione del tipo contrattuale.

Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Una copia dell'APE deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa che può variare dai 3mila ai 18mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la sanzione oscilla tra i mille e i 4mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

In relazione alle bonifiche, l'art. 4 prevede, attraverso la sostituzione dell'art. 252-bis del “Codice ambientale” (D.lgs. 152/2006), la possibilità di stipula, da parte del MATTIVI e del MiSE d’intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, di accordi di programma con i soggetti interessati per l’attuazione di progetti di recupero ambientale e di riconversione industriale nei siti di interesse nazionale individuati nel 2007, ex legge 426/1998. Alle imprese che sottoscrivono gli accordi sono previste dei benefici fiscali.


24-02-2014 Decreto Destinazione Italia, in Gazzetta la legge di conversione

 


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