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15-03-2013
CSS, in Gazzetta il decreto su cessazione rifiuto
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2013 il
Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate
tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni”.
Il regolamento, che entra in vigore il 29 marzo 2013, secondo quanto stabilito dall'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri
specifici da rispettare affinché determinate tipologie di
combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo
183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano
di essere qualificate come rifiuto.
La cessazione della qualifica di rifiuto avviene con l'emissione
della dichiarazione di conformità da parte del
produttore del CSS, secondo il modello allegato al regolamento, dopo che
quest'ultimo abbia effettuato la verifica - con esito positivo - della
corrispondenza ai requisiti prescritti.
Inoltre il decreto determina, nel rispetto delle condizioni di cui al comma
1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le
procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e
utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle
stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio
per l'ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente.
Il CSS-Combustibile può essere prodotto solo in
impianti autorizzati con procedura ordinaria e comunque dotati
di certificazione di qualità ambientale UNI EN 15358 o registrazione
Emas.
04-04-2013
CSS-Combustibile, adeguato il Testo Unico Ambientale