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02-04-2013
Bioshopper, in Gazzetta il decreto sulle caratteristiche
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 è stato pubblicato il
Decreto Ministeriale 18 marzo 2013 recante "Individuazione delle
caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci".
Il decreto definisce le categorie di “sacchi per l’asporto
delle merci”, - sia di quelle destinate all’uso alimentare sia di
quelle non destinate all’uso alimentare - e la commercializzazione,
specificando il tipo di sacchetti che possono essere utilizzati.
In particolare, possono essere messi in commercio:
- sacchi monouso biodegradabili e compostabili conformi alla
norma Uni 13432:2002;
- sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi dai primi e maniglia esterna
alla dimensione utile del sacco con spessore superiore a 200 micron e composti almeno
per il 30% di plastica riciclata (uso alimentare) o di spessore di 100
micron composti almeno per il 10% di plastica riciclata (uso non
alimentare);
- sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi dai primi che
abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore
superiore a 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (uso non
alimentare), ferme restando le percentuali di utilizzo di plastica
riciclata;
- sacchi riutilizzabili in carta, tessuti di
fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.
I consumatori devono essere informati sull’idoneità dei
sacchi per l’asporto delle merci attraverso una dicitura, riportata sia nei
monouso che nei riutilizzabili. Restano valide le sanzioni già previste dal
decreto legge del gennaio 2012, convertito in legge il 24 marzo.
Il decreto comunque non è ancora efficace, in quanto
deve prima concludersi la procedura di notifica alla Commissione Ue,
come previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto, indispensabile per la sua entrata in vigore.