News / Nazionali
	10-10-2013
	Autorizzazione paesaggistica, durata efficacia nella legge 112/2013
	La legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del 
	Dl 91/2013 (sulla 
	cultura e turismo), è intervenuta anche sulla durata dell'autorizzazione 
	paesaggistica.
	Con la modifica dell’art. 146, c. 4 del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni 
	culturali), la nuova disposizione prevede che "I lavori  
	iniziati  nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono 
	essere conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la scadenza  del 
	quinquennio medesimo l’autorizzazione paesaggistica". 
		Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie 
		ha una durata di 5 
	anni, scaduta la quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 
		essere sottoposta a nuova autorizzazione. La disposizione precedente 
		sostituita, inserita dal Dl "Fare" 69/2013, convertito 
	in legge 98/2013, prevedeva invece che se i lavori edili 
		erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, questa si 
		considerava efficace per tutta la durata degli stessi.
		La legge 112/2013, inoltre, prevede una proroga di 
		tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche in corso 
		di efficacia alla data della conversione della legge 98/2013 (di 
		conversione del Dl 69/2013), ossia rilasciate entro il 21 agosto 
		2013.