News / Nazionali
10-10-2013
Autorizzazione paesaggistica, durata efficacia nella legge 112/2013
La legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del
Dl 91/2013 (sulla
cultura e turismo), è intervenuta anche sulla durata dell'autorizzazione
paesaggistica.
Con la modifica dell’art. 146, c. 4 del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni
culturali), la nuova disposizione prevede che "I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono
essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del
quinquennio medesimo l’autorizzazione paesaggistica".
Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie
ha una durata di 5
anni, scaduta la quale l'esecuzione dei progettati lavori deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione. La disposizione precedente
sostituita, inserita dal Dl "Fare" 69/2013, convertito
in legge 98/2013, prevedeva invece che se i lavori edili
erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, questa si
considerava efficace per tutta la durata degli stessi.
La legge 112/2013, inoltre, prevede una proroga di
tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche in corso
di efficacia alla data della conversione della legge 98/2013 (di
conversione del Dl 69/2013), ossia rilasciate entro il 21 agosto
2013.