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News / Nazionali

10-10-2013

Autorizzazione paesaggistica, durata efficacia nella legge 112/2013

La legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del Dl 91/2013 (sulla cultura e turismo), è intervenuta anche sulla durata dell'autorizzazione paesaggistica.

Con la modifica dell’art. 146, c. 4 del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali), la nuova disposizione prevede che "I lavori  iniziati  nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la scadenza  del quinquennio medesimo l’autorizzazione paesaggistica".

Si ricorda che l'autorizzazione paesaggistica per opere edilizie ha una durata di 5 anni, scaduta la quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. La disposizione precedente sostituita, inserita dal Dl "Fare" 69/2013, convertito in legge 98/2013, prevedeva invece che se i lavori edili erano iniziati nel quinquennio di durata dell'autorizzazione, questa si considerava efficace per tutta la durata degli stessi.

La legge 112/2013, inoltre, prevede una proroga di tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data della conversione della legge 98/2013 (di conversione del Dl 69/2013), ossia rilasciate entro il 21 agosto 2013.


 


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