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	12-09-2013
	Albo Gestori Ambientali, disponibilità dei mezzi di trasporto
	Con la Circolare prot. 995/ALBO/PRES. del 9 settembre 2013, 
	il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni 
	chiarimenti in merito alla "disponibilità dei veicoli ai fini 
	dell’iscrizione all’Albo".
	In particolare, i chiarimenti operativi vertono in ordine ai 
	titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei per 
	l’iscrizione all’Albo, con particolare riguardo  alle procedure 
	relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante
	locazione senza conducente e mediante comodato 
	senza conducente. 
		Ai fini 
	dell’iscrizione all’Albo gestori, per il trasporto in conto proprio 
	o conto terzi, sono ritenuti idonei i seguenti titoli di 
	disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto 
	di riservato dominio e leasing.
	Per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa superiore a 6 t 
	è considerato titolo idoneo anche la locazione senza conducente, 
	a condizione che entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte 
	all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, al Registro 
	Elettrico Nazionale (REN) e siano, quindi, titolari di autorizzazione. In 
	tal caso, per l'iscrizione le imprese interessate devono presentare alla 
	sezione regionale, oltre alla prevista documentazione, copia del contratto 
	di locazione corredata da dichiarazione di conformità all’originale.
	In seguito all'entrata in vigore del regolamento 1071/2009/Ce, risulta, 
	inoltre, ammissibile il comodato senza conducente: in tale 
	caso, per l'iscrizione le imprese interessate devono presentare alla sezione 
	regionale, oltre alla prevista documentazione, copia della dichiarazione di 
	cui alla Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 4/2011/TSI del 7 dicembre 
	2011 vistata dal competente UMC e corredata da dichiarazione di conformità 
	all’originale. Il comodato senza conducente è possibile anche per i veicoli 
	ad uso di terzi non assoggettati al citato regolamento Ue, 
	ma non è mai consentito per i veicoli adibiti ad uso proprio: in tale caso 
	le imprese devono presentare copia del contratto di comodato senza 
	conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata 
	ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000.