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22-02-2012
La Commissione Europea con regolamento (UE) 135/2012 ha modificato l’allegato III B sui rifiuti verdi, includendo alcuni rifiuti non classificati, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
In particolare, sono stati inseriti i rifiuti con codice da BEU01 a BEU05, tra i quali figurano la frazione di plastica e di plastica-alluminio non separabili in sede di pretrattamento degli imballaggi usati, rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri.
Le voci comunque, come recita la premessa al regolamento, sono state inserite nell'allegato sopra citato provvisoriamente, in attesa della decisione di inserirle nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione C(2001)107/final del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (la «decisione OCSE»).
Si ricorda che, secondo il regolamento (CE) n. 1013/2006, la procedura di spedizioni dei rifiuti compresi nella lista di cui all'allegato III (cd. "Elenco verde") e destinati al recupero non sono soggetti alla procedura preventiva di notifica scritta, ma sono soggetti solo all'obbligo di informazione generale in base al quale gli stessi devono essere accompagnati da determinate informazioni e documentazione.
documenti di approfondimento
Regolamento Comunità Europea 14 giugno 2006, n. 1013 -
Testo consolidato - Data del documento: 11/01/2021
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di
rifiuti.