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09-01-2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5-1-2012 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 219 recante “Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).”
Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 6 gennaio 2012, modificano diversi punti del regolamento Sistri, di cui al D.M. 18-02-2011, n. 52, portando novità in materia di interoperabilità, consegna dei dispositivi, responsabilità dei soggetti coinvolti e obblighi di comunicazione, relative al nuovo sistema di controllo informatico della gestione dei rifiuti, nonché sostituisce gli allegati IA (procedura d’iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI).
Interoperabilità - viene introdotto il servizio di interoperabilità, ovvero il regime di dialogo informatico tra i software interni delle aziende e il Sistri. In particolare, per rendere operativo tale dialogo le nuove disposizioni prevedono che le imprese che utilizzano software gestionali capaci di tracciare le operazioni di produzione e gestione dei rifiuti realizzate dai delegati Sistri e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità possono richiedere al Sistri il c.d. “chiavettone”, consistente in un dispositivo Usb mediante il quale si possono firmare le varie schede Sistri.
Soggetti coinvolti - viene alleggerita la responsabilità del delegato, in quanto la custodia delle chiavette passa al titolare dell'impresa obbligata al Sistri; il delegato comunque resta titolare della firma elettronica, ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti e non più anche della veridicità dei dati inseriti. Viene aggiunta la figura del delegato per il dispositivo Usb per la interoperabilità.
Comunicazioni - nel caso di sospensione o cessazione dell’attività o chiusura di una unità locale, l’impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i dispositivi Usb, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Disciplinati anche i cambiamenti, come quello di titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda.
Infine, le nuove disposizioni definiscono meglio il concetto di unità locale (UL), aggiungendo anche quello di unità operativa (UO), utili per comprendere quanti dispositivi USB siano necessari per ciascun operatore.