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31-12-2012
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 - Supplemento ordinario n. 212 - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".
La Legge, composta da un solo articolo di 561 commi e da due allegati e che entra in vigore il 1° gennaio 2013, introduce anche alcune novità in campo ambientale e autocertificazione della valutazione dei rischi.
In materia ambientale si segnala:
Si segnala inoltre il comma 388 che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge: tra questi viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza). In altre parole,
A tal proposito, si fa presente che la norma modificata dispone ora che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano continuare a autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi «fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale» che ha istituito le procedure standardizzate (e cioè al 5 maggio 2013, in quanto la norma entrerà in vigore il 5 febbraio 2013) «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013». Pertanto, ad una prima lettura delle norme, il termine ultimo da rispettare dovrebbe essere quello del 5 maggio 2013.