Studio Brancaleone




SERVIZI OFFERTI - Contattaci Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

Servizi legali

servizi legali Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

consulenza certificazioni Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

consulenza normativa Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi on-line

consulenza certificazioni Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Nazionali

10-02-2012

Decreto legge “semplificazioni” in Gazzetta, prevista l'autorizzazione unica ambientale per le PMI

Pubblicato in Gazzetta il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (GU n. 33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27)  recante "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo", che in materia ambientale prevede la nuova autorizzazione unica ambientale per le PMI, e semplifica le regole per la gestione dei rifiuti agricoli.

L'Autorizzazione unica ambientale, prevista dall'art. 23, sarà disciplinata da un regolamento governativo entro sei mesi. I criteri guida prevedono che la stessa dovrà sostituire ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione ambientale; sarà rilasciata da un unico ente; il procedimento sarà improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza, di tutela degli interessi pubblici; non dovrà comportare maggiori oneri a carico delle imprese.

Le semplificazioni per i rifiuti agricoli (art. 28) riguardano la movimentazione aziendale dei rifiuti e l'ampliamento del concetto di deposito temporaneo degli stessi anche presso il sito della cooperativa.

In particolare, la norma non considera trasporto la movimentazione degli stessi tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda agricola, che non distino più di un chilometro. Inoltre, il deposito temporaneo per  gli imprenditori agricoli può essere realizzato oltre che nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, anche "presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci".

Segnaliamo infine l'art. 24, che prevede per i produttori e gli  importatori  di  pneumatici fuori uso nuove modalità di determinazione dei contributi per il finanziamento del sistema di gestione degli stessi, e il nuovo sistema autorizzatorio – in deroga — per le operazione di rigenerazione degli oli usati, nelle more di un emanando decreto.


Vedi new del 07-04-2012 Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del decreto legge "semplificazioni", con novità per il trasporto transfrontaliero



Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it