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17-09-2012
Con uno schema di decreto interministeriale, si prevede che il proprietario dell'immobile, in caso di vendita, non possa più autodichiarare l'appartenenza alla classe energetica più bassa (classe G).
Il nuovo decreto si è reso necessario in virtù della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
In particolare, viene contestata la possibilità, introdotta nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", per i proprietari di determinati immobili di optare per una autocertificazione della classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G) in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE.
Quindi, l'autodichiarazione, che poteva essere utilizzata dai proprietari di immobili di cattiva qualità energetica al momento della compravendita, se abrogata come richiesto dalla Commissione Europea, potrà essere sostituita con una delle procedure semplificate già definite dal Dm 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punto 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr e punto 3 (schema allegato al Dm), che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico, come disposto dalla direttiva europea e richiamato nel parere motivato della Commissione.
Inoltre, nel provvedimento sono meglio dettagliati gli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili, nonché ruderi e immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale").