News / Nazionali / Rifiuti
25-06-2012
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori con la circolare n. 833 del 21 giugno 2012 ha chiarito che il requisito della previa esecuzione di interventi di bonifica non è più richiesto alle imprese che presentano la domanda d’iscrizione o di revisione dell’iscrizione nella categoria 9 (bonifica di siti).
Il suddetto requisito, contenuto nell’articolo 1, comma 1, lettera b) della deliberazione 5/2001, dispone che le imprese che intendono iscriversi alla categoria 9 devono dimostrare di avere eseguito interventi di bonifica secondo i criteri di cui all’allegato B della stessa delibera.
Il Comitato, in risposta alla richiesta di alcune Sezioni regionali, ha infatti, affermato che la suddetta disposizione è “con tutta evidenza legata al periodo di prima applicazione della deliberazione n. 5 del 2001” e che, pertanto, "il relativo requisito non debba essere più richiesto alle imprese che presentano la domanda d’iscrizione o di revisione dell’iscrizione nella categoria 9".