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26-04-2012
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la delibera n. 4 del 18 aprile 2012, ha stabilito che uno stesso soggetto esterno possa assumere contemporaneamente l'incarico di responsabile tecnico per un massimo di quaranta imprese (in precedenza dieci) iscritte nella categoria 8 dell’Albo.
La delibera dell'Albo è stata approvata in virtù della sentenza del TAR Lazio 2013/2012, che ha annullato la delibera dell'Albo 2/2010, sui criteri e requisiti per l’iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) nella parte appunto dove prevedeva la suddetta limitazione numerica all’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico.
Di conseguenza, il Comitato dell’Albo gestori ha integrato tale limite quantitativo inserendo profili di carattere dimensionale e qualitativo nella nuova formulazione dell'art. 2 lett. d) della delibera 2/2010.
In particolare, nel nuovo limite complessivo di quaranta imprese non più di cinque possano essere iscritte nella classe a), non più di dieci nella classe b), non più di venti nella classe c) e non più di trenta nella classe d).