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10-12-2012
Il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la circolare n. 1463 del 30 novembre 2012, comunica di avere accolto il ricorso di un’impresa avverso la decisione di una Sezione regionale che aveva negato l’iscrizione al trasporto in conto prorpio, ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D.lgs. 152/2006, di un veicolo immatricolato ad uso di terzi.
Con tale decisione, il Comitato nazionale uniforma la propria giurisprudenza alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012), che si è pronunciata a favore proprio in un caso di trasporto merci in conto proprio effettuato con un veicolo autorizzato per il conto terzi dall’Albo nazionale degli autotrasportatori.
La Cassazione aveva stabilito che, pur essendo previsti per l’esercizio dei due tipi di attività (conto proprio e conto terzi) provvedimenti abilitativi distinti, ex legge 298/1974, "quello relativo al trasporto per conto di terzi è subordinato a requisiti più rigorosi" e "può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio". Sarebbe infatti ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore”, si debba munire anche dell'altro “minore”.