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26-09-2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il regolamento, che tiene conto degli effetti introdotti dalla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), determina le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il deposito e l'esame dei progetti, le visite tecniche, l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La nuova disciplina ha introdotto il principio di proporzionalità, in base al quale i procedimenti amministrativi, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono diversificati e correlati a tre categorie (A, B e C), individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
L'esercizio dell'attività deve essere preceduta dalla presentazione al Comando della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), proseguendo poi con procedimenti differenziati in relazione alla categoria, così riassunti:
le attività inserite nella cat. A rientrano nel procedimento automatizzato previsto dal Dpr 160/2010, per le quali è stato eliminato il parere di conformità del progetto e l'attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA);
per le attività rientranti nelle categorie B e C la SCIA deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle norme di settore vigenti ed è richiesta la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio;
i controlli di prevenzione incendi per le cat. A e B possono essere anche a campione e viene rilasciata copia del verbale della visita tecnica se richiesta dall'interessato;
solo per le cat. C è previsto il controllo con sopralluogo e il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.lgs. 334/1999.
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