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17-05-2011
Il decreto legge sullo Sviluppo del 13 maggio 2011 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo prevede diverse disposizioni in varie materie, tra le quali si segnalano quelle relative in materia di acqua e di privacy.
In particolare, viene istituita l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto al Governo, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici.
L’Agenzia sostituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.Ri), i cui compiti vengono ampliati e potenziati. Tra i compiti, l’Agenzia definisce i livelli minimi di qualità del servizio, predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti.
Gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia saranno coperti attraverso un contributo posto a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, da versare entro il 31 luglio di ogni anno.
In materia di privacy, il decreto interviene sul d.lgs. 196/2003 partendo dalla premessa che "in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese".
Ciò stante, tra le modifiche apportate al codice della privacy, si evidenzia l'esclusione della disciplina del codice stesso per il trattamento dei dati personali relativi a rapporti reciproci tra imprese, enti, associazioni effettuato per le finalità amministrativo-contabili.
Inoltre, segnaliamo anche:
la gestione dei curricula prevedendo l’esenzione dall’obbligo di fornire informativa, ex art. 13, in caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati;
la sostituzione dell’obbligo del DPS con un’autocertificazione per il trattamento di dati sensibili e giudiziari concernenti non solo dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ma anche il loro coniuge o i parenti;
la possibilità per le aziende di effettuare marketing cartaceo verso indirizzi pubblicati sugli elenchi telefonici, salvo iscrizione dei consumatori nel Registro delle opposizioni, così come per il marketing telefonico.
Vedi news del:
13-07-2011 Disposizioni trasversali - In Gazzetta la legge di conversione del Decreto sviluppo
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