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News / Nazionali / Rifiuti

01-10-2011

Rifiuti - Albo Gestori Ambientali, ulteriori chiarimenti sui rinnovi imprese iscritte ex categorie 2 e 3 “recupero agevolato”

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese già iscritte all’Albo nelle categorie 2 e 3 (abrogate dal D.Lgs. 205/2010) e che hanno versato i diritti d’iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non devono versare ulteriori diritti per la stessa annualità, salvo il versamento dell'integrazione nel caso di passaggio a una classe superiore. Inoltre conferma la validità delle dichiarazioni di "attualità", sostitutive della perizia sull’idoneità dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 8, c. 2 della delibera 27 settembre 2000, n. 4.

La precisazione arriva con una delibera del Comitato del 28 settembre 2011 che va ad integrare la precedente delibera del 9 febbraio 2011 sulle conseguenze derivanti in virtù della citata abrogazione delle categorie 2 e 3 dell’Albo gestori: categorie relative all'iscrizione delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al “recupero semplificato”, ai sensi dell’art. 216 D.Lgs. 152/06.

In particolare, le iscrizioni già in essere alle categorie suddette erano state riconosciute valide sino alla data del rinnovo. In tale occasione poi è necessario iscriversi nelle categorie 4 o 5 per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali o nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.


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