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03-11-2011
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con deliberazione del 26 ottobre 2011, ha disposto che le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro il 14 aprile 2008 (imprese che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti), ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono cancellate d’ufficio dall’Albo.
In particolare, l'adempimento, da effettuarsi entro il 25 dicembre 2011 e introdotto dal d.lgs. 205/2010, riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
Per il Comitato, la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo nel termine sopra citato deve essere considerata quale mancanza d’interesse al permanere dell’iscrizione.
Aggiornamento: nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7-11-2011 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'ambiente di emanazione della delibera.
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