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News / Nazionali / Sicurezza

05-07-2010

Sicurezza - Direttiva UE su Attrezzature a pressione trasportabili

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 165 del 30 giugno 2010 è stata pubblicata la direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, "in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE".

La direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.

In particolare, la direttiva si applica:

  • alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
  • alle attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
  • alle attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La direttiva non si applica, invece,

  • alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

  •  alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

La direttiva prevede obblighi a carico degli operatori economici, ossia ai fabbricanti, importatori, distributori, nonché proprietari delle attrezzature a pressione trasportabili.

 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011, al più tardi. 


 

 



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