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News / Nazionali / Prevenzione incendi

11-09-2010

Prevenzione incendi - Nuove regole attività commerciali con superficie superiore a 400 mq

 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010 il decreto ministeriale 27 luglio 2010 recante “Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie  superiore ai 400 mq”.

Il decreto, che entra in vigore l'11 settembre, si applica alla progettazione, costruzione e esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le disposizioni hanno la finalità di proteggere l’incolumità delle persone e la tutela dei beni contro i rischi d’incendio in modo da:

  •  minimizzare le cause d’incendio;

  • garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti;

  •  limitare la produzione e la propagazione dell’incendio all’interno dei locali o degli edifici contigui;

  •  assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

  •  garantire ai soccorritori di operare  in condizioni di sicurezza.

Attività esistenti:

Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica per le attività commerciali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto purché in presenza di una delle seguenti situazioni:

- sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;

- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni della regola tecnica si applicano invece alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e che siano oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino:

- la modifica o la sostituzione di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio;

- la modifica anche parziale del sistema delle vie d’uscita o aumenti di volume.

In tali casi, le nuove prescrizioni tecniche si applicano limitatamente alle parti o agli impianti oggetto degli interventi di modifica o di aumenti di volume.


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