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30-09-2010
Rifiuti - Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non applicabile a recupero rifiuti in procedura semplificata
Il Ministero dell'ambiente, con il parere del 9 settembre 2010, prot. 22281, ha chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è applicabile alla disciplina sul trattamento dei rifiuti mediante procedure semplificate, ex DLgs n. 152/2006.
Il Ministero, nel parere, ha ricordato che l'articolo 214 del Dlgs 152/2006 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), nonché la disciplina stabilita ex Dm 5 febbraio 1998 (Recupero rifiuti non pericolosi) e 12 giugno 2002 n. 161 (Limiti, quantitativi massimi e metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate), sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/Cee e 91/156/Cee), le quali hanno disposto una deroga al regime autorizzatorio ordinario e sono da considerarsi lex specialis.
Pertanto, essendo le citate disposizioni "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19, comma 1, legge 241/1990, esse potranno essere applicate, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, DLgs 152/2006, solo se compatibili con le norme settoriali contenute nell’articolo medesimo.
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