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19-02-2009
Sostanze pericolose: Reach - criteri per esonero dalla
sperimentazione
Con il Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione del 16 febbraio
2009, pubblicato sulla GUUE L 46 del 17 febbraio 2009, è stato
modificato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH).
Nel dettaglio, la modifica riguarda l’allegato XI
che determina i criteri che permettono ai dichiaranti di omettere la sperimentazione in
base alle informazioni sull’esposizione.
Tali criteri sono:
- il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che
l’esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad
appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile
concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche;
- il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata
l’applicazione di condizioni rigorosamente controllate all’intero ciclo
di vita della sostanza;
- il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata
in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare
l’esposizione, non sia rilasciata nell’arco dell’intero ciclo di vita e
sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi
di fabbricazione e produzione.
Il regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.
Documenti di approfondimento
Regolamento
Comunità Europea 16 febbraio 2009, n. 134
Regolamento (CE) N. 134/2009 della Commissione
del 16 febbraio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda l’allegato XI
Regolamento Comunità Europea 18 dicembre 2006, n. 1907
(R)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.