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06-07-2009
Decreto anticrisi - proroghe termini
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), che, tra l'altro ha disposto la proroga di alcune scadenze.
In particolare, tra le scadenze prorogate, citiamo:
Codice del Paesaggio (art. 23 c. 6): i termini stabiliti dall’articolo 159 del DLgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in materia di nuova autorizzazione paesaggistica, slittano al 31 dicembre 2009. Si sposta quindi di ulteriori 6 mesi il termine ultimo di validità del regime transitorio relativo alla procedura per l’autorizzazione paesaggistica.
Strutture turistico – alberghiere (art. 23 c. 9): le suddette strutture con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, e per le quali sia stato presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco, dovranno adeguarsi alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2010 e non più entro il 30 giugno 2009.
Produttori di pile e accumulatori (art. 23, c. 11): L'iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione di tali rifiuti dovrà avvenire entro 9 mesi (18 settembre 2009), non più entro 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 23 c. 13): il decreto modifica l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 disponendone l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2009.
Class action (art. 23 c. 16): sposta l'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action) al 1 gennaio 2010.
Tarsu/Tia (art. 23 c. 21): viene prorogato il termine stabilito dall’articolo 5, comma 2-quater del D.L. n. 208/2008 (dal 30 giugno al 31 dicembre 2009) concedendo più tempo al Ministero dell'Ambiente per l’emanazione del nuovo regolamento in materia di tariffa sui rifiuti. Pertanto, in caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2009 del regolamento sui criteri generali per la determinazione della tariffa integrata ambientale (di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006), la tariffa potrà essere adottata dai comuni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.