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12-11-2009
Sicurezza sul lavoro - Coordinatore per la progettazione lavori privati - circolare ministeriale n. 30/2009
Il Ministero del lavoro, facendo seguito alle numerose richieste, in particolare a quelle avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, con la circolare n. 30/2009 fornisce chiarimenti per una corretta interpretazione dell’art. 90, c. 11 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, in particolare la designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri non complessi.
In particolare, il citato comma esclude l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro.
In questo caso, precisa il Ministero, le funzioni del coordinatore per la progettazioni previste dall'art. 91 saranno svolte, senza eccezioni o limitazioni, dal coordinatore per l’esecuzione, il quale pertanto deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la norma è stata inserita al fine di semplificare gli adempimenti nei cantieri non particolarmente complessi nei quali le funzioni del coordinatore per la progettazione sono così limitate da poter essere svolte dall'unica figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.