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30-10-2008 - Aria - Domanda di adesione autorizzazione carattere generale emissioni in atmosfera - imposta di bollo
 
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 402 del 27.10.2008, rispondendo ad un quesito,  ha precisato che l'istanza presentata ai sensi dell'art. 272, c. 3 d.lgs. n.  152/06 è finalizzata al prodursi degli effetti dell'atto generale di autorizzazione, e che la domanda in esame deve essere assoggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della tariffa Allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

La risposta dell'Agenzia si riferisce alle autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano emissioni inquinanti in atmosfera disciplinate dall'art. 272, c. 2 del decreto n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Il suddetto comma  stabilisce che "Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti,..." mentre "...deve in ogni caso procedere..." all'adozione di autorizzazioni di carattere generale "...per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto."

L'agenzia sottolinea anche come le disposizioni esaminate si caratterizzano per una sostanziale continuità normativa con la disciplina previgente relativa a materia analoga, vale a dire il regime delle autorizzazioni all'esercizio di attività c.d. "a ridotto inquinamento atmosferico".
 

 

Documenti di approfondimento

 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 27.10.2008, n. 402


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