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| 28/08/2007 Albo Gestori Ambientali - Impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA | 
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			Con la circolare n 1592 del 6 agosto 
		2007, il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali 
		integra la circolare  
			n. 1049/2007 chiarendo i comportamenti delle 
		Sezioni regionali.  In particolare, le Sezioni regionali dovranno richiedere alle imprese, per le quali non siano ancora trascorsi i 90 gg. dalla comunicazione di inizio attività, il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ove previsto (art. 216 c. 1 D.Lgs. 152/2006); mentre, nel caso sia già stata effettuata positivamente la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari (art. 216 c. 3) e le imprese non abbiano adempiuto alla richiesta suddetta, le Sezioni dovranno comunicare alla Provincia l'esito positivo della verifica, segnalando la mancanza della documentazione relativa alla VIA. Al riguardo, è da precisare che il D.P.C.M. 7 marzo 2007, richiamato dalle suddette circolari, che ha assoggettato alla procedura di VIA anche gli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata non è più in vigore. Difatti lo stesso ha modificato il D.P.C.M. 3 settembre 1999 che è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006 a partire dal 31 luglio 2007 (entrata in vigore della parte II del Testo Unico Ambientale).  | 
	
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		Albo Gestori Ambientali Circolare n 1592 del 6 agosto 2007 Impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte IV - Articoli da 177 a 266  |