Il MiTE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del DM n. 182 del 2019 riguardo il rimborso del contributo ambientale nel caso in cui gli pneumatici destinati al ricambio siano rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento.
Secondo il MiTE, la norma va interpretata nel senso che la commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo Pfu (pneumatici fuori uso) in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.
Per giungere a tale conclusione, il Ministero, innanzitutto, ricorda che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 228 del TUA i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercato nell’anno precedente. La copertura dei costi relativi a tale onere è assicurata da un contributo a carico degli utenti finali. Il produttore o l’importatore determinano e applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione dello pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.
Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita è assoggettato ad IVA e rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione dello pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto.
Premesso quanto sopra, chiarisce il MiTE, l’obbligo di applicazione del contributo nelle fasi successive a quella dell’immissione sul mercato del ricambio, ossia il momento in cui lo pneumatico è oggetto per la prima volta di vendita per la distribuzione, o per il consumo o uso sul mercato nazionale, non può essere derogato qualora lo pneumatico sia successivamente trasferito ad un mercato diverso.
Pertanto, oltre a costituire violazione della suddetta norma nonché di quella tributaria, la commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.
MiTE – Interpello 6 maggio 2022
Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla corretta applicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 19 novembre 2019, n. 182