Il MiTE ha pubblicato le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006”, con l’obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge.
Il testo, tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), è stato redatto ai sensi dell’art. 219, comma 5.1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.
Il citato comma 5, modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – di recepimento della direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio – dispone che:
Tutti gli imballaggi debbano essere «opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione».
Le linee guida trattano:
- Introduzione
- Approccio all’etichettatura
- Contenuti dell’etichettatura: le casistiche
- Come costruire l’etichettatura
- Entrata in vigore dell’obbligo ed esaurimento scorte
- Etichettatura in sintesi
- Glossario
Le linee guida potranno essere aggiornate o modificate periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (nazionali e/o comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le associazioni di imprese.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 261 comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006 “A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro“.
MiTE – Linee guida 15 marzo 2022
Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm