Il MiTE, in risposta ad un’istanza di interpello, fornisce chiarimenti in merito alla consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190, comma 10 del D.Lgs 152/2006.
In particolare, il quesito posto al Ministero verteva su:
- parere sull’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010;
- modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dall’autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.
A tal riguardo, il MiTE ha precisato che:
- “il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al d.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo“.
- “nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’autorità competente, gli stessi costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto si rinvia a tali disposizioni comprendenti, tra l’altro all’articolo 68, l’adozione da parte di ogni amministrazione di un proprio piano di conservazione, integrato con il sistema di classificazione degli atti, quale strumento tecnico in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto”.
MiTE – Interpello 23 febbraio 2022
Consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190, comma 10 del D.Lgs 152/2006