Il MiTE, in risposta ad un interpello, fornisce chiarimenti in merito alla “classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica”.
In particolare, il MiTe con interpello del 15 marzo 2022 risponde ai seguenti quattro quesiti:
- Se il rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” debba considerarsi urbano o speciale;
- Se, nel caso in cui il rifiuto di cui al punto precedente debba considerarsi urbano, sia possibile o necessario attribuire la codifica EER 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”, o viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”;
- Se il criterio di classificazione individuato al punto precedente debba applicarsi anche al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano;
- Se il criterio di classificazione individuato al punto 2) debba applicarsi anche al rifiuto decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano “ingombrante” sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione.
A tal riguardo, secondo il Ministero:
- La qualifica giuridica di rifiuto urbano è da intendersi limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre fare riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l’applicazione delle opportune tariffe.
- Per l’attribuzione del codice EER occorre quindi far riferimento alle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 escludendo quindi la possibilità di mantenere la codifica originaria 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”.
- Per quanto attiene ai quesiti 3) e 4) occorre nuovamente far riferimento alla procedura di attribuzione della codifica secondo le linee guida SNPA, paragrafo 3.2 “Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti”. Pur in mancanza di un preciso riferimento ai codici EER indicati nel quesito, la citata procedura, prevede l’attribuzione di codici appartenenti al capitolo 19 per i “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.
Da ultimo, il Ministero sottolinea che per qualsivoglia tipologia di rifiuto, pur in mancanza di obblighi normativi, una chiusura del ciclo il più vicina possibile al luogo di produzione, in una logica di prossimità ed in coordinamento con il criterio di specializzazione degli impianti, può rappresentare la migliore soluzione volta a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
MiTE – Interpello 15 marzo 2022
Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. Criterio di prossimità