Il Ministero della Transizione Ecologica, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di etichettatura ambientale sugli imballaggi dei farmaci a uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Il Mite, nella risposta ad interpello n. 141128 dell’11 novembre 2022, precisa che sono esclusi dalle disposizioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi, ex art. 219, comma 5, del dlgs n. 152 del 2006, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, in assenza del decreto ministeriale previsto dal comma 4, dell’art. 219 citato.
A tal riguardo, dal 1° gennaio 2023 l’articolo 219, comma 5, del Dlgs 152/2006 – e Linee guida, adottate con Dm 16 marzo 2022, n. 114 – prevede obblighi di etichettatura ambientale relativa al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
Senonché, per talune particolari tipologie di imballaggi – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – il comma 4 del richiamato art. 219 del Dlgs. n. 152/2006 prevede che con decreto interministeriale sia adottata una disciplina specifica volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle suddette disposizioni. Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.
Pertanto, secondo il MiTE:
Posto che i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medicodiagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all’adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.
MiTE, Interpello 11 novembre 2022, n. 141128
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/2006 relativo all’interpretazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 – etichettatura imballaggi.