Il MiTE, in risposta a tre interpelli, fornisce chiarimenti in merito alla “procedura semplificata per le operazioni di bonifica“, ex art. 242-bis D.lgs. 152/06, e sul regime delle competenze tra gli Enti ivi previste; in tema di “Sommatoria Fitofarmaci” e in materia di “messa in sicurezza permanente“.
Le risposte, pubblicate recentemente sul sito del MiTE riguardano:
Procedura semplificata
Il MiTE, con nota del 5 luglio 2022, n. 83620, risponde su interpello della Provincia Verbano-Cusio-Ossola che chiedeva i seguenti chiarimenti:
- se le disposizioni dell’art. 242-bis sono applicabili anche ai casi di siti contaminati di ridotte dimensioni di cui all’art. 249, D.Lgs. 152/2006. Il MiTE chiarisce che l’art. 242-bis è applicabile anche a siti di superficie inferiore a 1000 mq., tuttavia gli artt. 242-bis e 249 normano due fattispecie diverse e per gli effetti non risultano tra di loro sovrapponibili. Le due disposizioni presentano, inoltre, presupposti applicativi differenti, fondandosi la prima su un criterio temporale e sul raggiungimento di obiettivi di bonifica stringenti; la seconda su un criterio dimensionale dell’area.
- sul coinvolgimento della Provincia nel contesto dell’art. 242-bis, in particolare con riferimento all’approvazione del piano di caratterizzazione. Il MiTE da una risposta affermativa.
- se la Provincia debba necessariamente disporre di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis. Il MiTE da una risposta affermativa.
- se il piano di caratterizzazione debba essere riferito a quanto disposto dall’art. 242, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Il MiTE da una risposta affermativa.
Sommatoria Fitofarmaci
Interpello della Regione Veneto in merito all’individuazione dei valori da ricomprendere nel parametro “Sommatoria Fitofarmaci” contenuto nella Tabella 2 dell’allegato 5 alla Parta Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006.
A tal riguardo, il MiTE con risposta del 27 giugno 2022, n. 80093 chiarisce che:
- da un lato, che il parametro “Sommatoria fitofarmaci” deve intendersi comprensivo di tutti i parametri rilevati, elencati nella Tabella 2 nell’ambito delle sostanze “fitofarmaci” (dalla riga 76 alla riga 85 dell’allegato 5 alla parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006);
- dall’altro lato, che gli eventuali ulteriori parametri riconducibili alla categoria fitofarmaci non ricompresi tra le sostanze riportate nella Tabella 2 che siano eventualmente individuati – secondo la procedura di cui alla nota (1) della Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006 – nei campioni delle acque sotterranee non concorrono alla formazione del parametro Sommatoria.
Messa in sicurezza permanente
Il MiTE, con nota del 14 gennaio 2022, n. 3866, fornisce chiarimenti in risposta ad interpello proposto dalla Provincia di Verona in materia di messa in sicurezza permanente (Misp). Corretta interpretazione delle norme e condizioni per poterla autorizzare, con particolare riferimento al concetto di “isolamento”.
Mite, risposta 5 luglio 2022, prot. n. 83620
nterpello ambientale ex art.3 septies del D.lgs. 152/2006, proposto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in merito al procedimento di cui all’art.242-bis D.lgs. 152/06 e sul regime delle competenze tra gli Enti ivi previste.
Mite, risposta 27 giugno 2022, prot. n. 80093
Interpello ambientale proposto dalla Regione del Veneto in merito all’individuazione dei valori da ricomprendere nel parametro “Sommatoria Fitofarmaci” contenuto nella Tabella 2 dell’allegato 5 alla Parta Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006.
Mite, risposta 14 gennaio 2022, prot. n. 3866
Interpello ambientale ex art.3 septies del D.lgs. 152/2006, proposto dalla Provincia di Verona in materia di messa in sicurezza permanente. Corretta interpretazione delle norme e condizioni per poterla autorizzare, con particolare riferimento al concetto di “isolamento”.