MiTE, chiarimenti conferimento rifiuti urbani

Il MiTE, in risposta ad un interpello, fornisce chiarimenti in merito al conferimento di rifiuti urbani precisando che i cittadini sono tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore individuato dall’amministrazione, per il ritiro degli stessi.

Questa è una delle risposte del Ministero contenute nell’interpello dell’8 marzo 2022: secondo il d.lgs. 152/2006, le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il MiTE, inoltre, si sofferma sull’art. 185-bis del d.lgs. 152/2006 (introdotto dal d.lgs. 116/2020), che definisce le condizioni necessarie per effettuare il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, come deposito temporaneo: possibilità consentita anche ai distributori, presso i locali del proprio punto vendita, esclusivamente per i rifiuti soggetti a EPR.

A tal riguardo, secondo il MiTE, ai fini della pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, della tracciabilità e del raggiungimento degli specifici obiettivi di raccolta e di recupero, le modalità di gestione dei depositi temporanei prima della raccolta dei rifiuti sottoposti a regime di EPR, dovrebbe essere opportunamente regolata mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione individuali o collettivi, e comuni ovvero gli EGATO, laddove costituiti ed operanti.


MiTE – Interpello 8 marzo 2022
Ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Torna in alto