Pubblicato nella GU del 27.12.2024 il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Decreto Milleproroghe), che dispone anche in materia ambientale, tra cui l’obbligo assicurativo in capo alle imprese per rischi da calamità naturali.
In materia ambientale, del dl n. 202/2024 in vigore dal 28 dicembre 2024, si segnalano gli artt. 11 (“Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”) e 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”).
Articolo 11
Il comma 1, con la modifica dell’articolo 27 del d.lgs. n. 199/2021 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), proroga al 1° gennaio 2025 l’obbligo di incremento di energia venduta rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.
Articolo 13
Il comma 1 proroga al 31 marzo 2025 l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’obbligo assicurativo, fissato in precedenza al 31 dicembre 2024 dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è stato prorogato al 31 marzo 2025 per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi di calamità indicati e definiti nella fonte secondaria di attuazione non ancora pubblicata.
Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.