Mase, Terre e rocce da scavo e bonifiche aree agricole

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra la disciplina delle terre e rocce da scavo e il sopravvenuto Dm n. 46/2019 sulle bonifiche nelle aree agricole.

Quesito

Si chiede al Ministero di fornire indirizzi in merito alla definizione di “contaminazioni storiche”perché, proprio per la rilevata destinazione agricola di gran parte del proprio territorio, sono state condotte nel tempo talune pratiche di livellamento con materiale terroso proveniente da luoghi diversi da quello di utilizzo.

Ne consegue che, nel caso in cui accertamenti eseguiti su riporti effettuati in un arco temporale compreso fra il 2006 (entrata in vigore del vigente TUA) e il marzo 2019 (entrata in vigore del Regolamento ex art. 241 TUA) possano condurre alla verifica di caratteristiche qualitative difformi dalla colonna A (convenzionalmente utilizzata per assentirne l’uso in zona agricola), ciò assoggetterebbe tali riporti alla disciplina dei rifiuti; con conseguente obbligo di rimozione e smaltimento di terre che, ove analizzate secondo i parametri del D.M. 46/2019, potrebbero invece rimanere in sito perché legalmente considerate idonee agli usi agricoli”.

Risposta Mase

Il Ministero, dopo aver chiarito l’ambito di applicazione del Dm 46 del 2019, anche in rapporto alla normativa sui rifiuti, ha precisato che l’ipotesi di terre e rocce da scavo utilizzate, secondo quanto prospettato dal Comune, in aree deputate all’esercizio dell’attività agricola, in violazione della normativa di settore, non rientra nella disciplina dei materiali di riporto, definiti dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 2/2012, come una “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.

Inoltre, in seguito ai dubbi interpretativi del Dl n. 69/2013 in tema di matrici materiali di riporto, Il Ministero ha chiarito con la nota 13338/2014 che le nuove regole si applicano solo ai riporti allocati antecedentemente all’entrata in vigore del Dpr 915/1982, primo provvedimento nazionale di disciplina organica dei rifiuti.


Mase, risposta ad interpello n. 124599 del 05-07-2024

Città di Tortona – Interpello in materia Ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito all’ambito di applicabilità del DM 1° marzo 2019 n. 46.

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