Mase, rifiuti prodotti dalle navi

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in relazione ai rifiuti prodotti dalle navi, in particolare sull’applicabilità del Modello Unico di raccolta e trasporto introdotto per i rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Quesito

L’Associazione Amici della Terra onlus, con istanza di interpello, chiede chiarimenti in ordine a:

  • corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs. 197/2021 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, con riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e alla Deliberazione n. 14 del 21.12.2021 dell’Albo nazionale gestori ambientali, circa l’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie di cui al già citato art. 230, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • continuità operativa degli impianti portuali in ottemperanza delle disposizioni previste all’art.7 del citato D.lgs. n. 197 del 2021 relativo al conferimento dei rifiuti delle navi.

Considerazioni Mase

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e il gestore dell’impianto portuale di raccolta può provvedere allo stoccaggio dei rifiuti delle navi nel proprio impianto o avviare i rifiuti raccolti direttamente all’impianto di recupero/smaltimento fuori dall’area portuale.

L’attività di trasporto del rifiuto fuori dall’area portuale è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) di cui all’articolo 193 del D.lgs. 152/2006.

A tal riguardo, il Ministero osserva che l’attività oggetto dell’interpello si riferisce alla raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi effettuata nell’ambito dell’area portuale, da parte del soggetto gestore dell’impianto portuale di raccolta.

Trattasi quindi di attività diversa da quella disciplinata ai sensi dell’articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006, avente ad oggetto l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Risposta Mase

Per il conferimento dei rifiuti delle navi, ivi incluse le acque di scarico, non è ravvisabile l’applicazione del modello di cui al citato articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e alla deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per il trasporto di tale tipologia di rifiuti si applica,
pertanto, il formulario di identificazione del rifiuto
di cui all’articolo 193 del D.lgs. 152/2006.


Mase, risposta Interpello 3 agosto 2023, n. 128454

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in riferimento all’applicazione del modello unico di raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione reti fognarie per i rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del D.lgs. 197/2021.

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