Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati.
Quesito
La regione Veneto chiede alcuni chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati.
In particolare, la Regione Veneto chiede:
- 1) di confermare la possibilità di approvare progetti di messa in sicurezza permanente dei rifiuti, in alternativa alla loro rimozione, in particolare nei casi di rinvenimento di quantità ingenti e di intervento da parte di un soggetto interessato non responsabile ovvero della pubblica amministrazione, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, laddove si tratti di deposito antecedente al D.P.R. n. 915/82;
- 2) di indicare se, nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, debba essere utilizzata come strumento di paragone la sostenibilità ambientale;
- 3) di indicare se, in tale ambito, sia possibile riferirsi alle Linee guida nate dal progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA”;
- 4) di indicare quale sia il procedimento normativo di riferimento e, di conseguenza, quale sia l’autorità competente per l’eventuale approvazione dei progetti di MISP di rifiuti.
Risposta Mase
Primo quesito
Innanzitutto il Ministero richiama l’art. 239, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale le disposizioni del Titolo V della Parte IV del TUA, relative alla bonifica dei siti inquinati, non si applicano all’abbandono dei rifiuti, se non nel caso si accerti il superamento dei valori soglia. In tale caso, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del Titolo V.
Tuttavia, qualora valutazioni specifiche compiute per il singolo caso portino a escludere la possibilità concreta di rimuovere i rifiuti e pertanto risulti inevitabile che gli stessi rimangano in sito è possibile realizzare interventi di confinamento permanente in sito il cui regime autorizzatorio è quello previsto per le discariche.
In merito al primo quesito, dunque, in presenza di rifiuti depositati ante DPR 915/82, un intervento di confinamento degli stessi potrà essere autorizzato ma nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, del regime autorizzatorio delle discariche.
Secondo quesito
Con riguardo al secondo quesito riguardante la possibilità di utilizzare, nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, la sostenibilità ambientale, il Ministero ha affermato, in presenza di rifiuti depositati ante DPR n. 915/82, la possibilità di utilizzare il criterio di sostenibilità ambientale.
Terzo quesito
Con riguardo al terzo quesito e, in particolare, alla possibilità di utilizzare come riferimento anche la Linea L6 del Progetto MiTE “Mettiamoci in RiGA”, con particolare riguardo alla procedura schematizzata per le sorgenti primarie di contaminazione, il Mase osserva come le stesse Linee Guida dovranno, in ogni caso, essere interpretate alla luce della normativa ambientale, in riferimento alla quale non possono, di certo, essere ritenute derogatorie.
Quarto quesito
Infine, con riguardo al quarto quesito, in merito al procedimento normativo di riferimento da applicare e, di conseguenza, all’autorità competente per l’eventuale approvazione dei progetti in parola, il Ministero ha distinto tra due casi in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti:
- 1° caso – qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- 2° caso – qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.lgs. n. 152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.
Testo
Mase, risposta ad interpello n. 1431919 del 1° agosto 2024
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati.