Mase, raggruppamento rifiuti Centri di raccolta

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’attività di raggruppamento rifiuti dei Centri di raccolta, in particolare se possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento.

L‘attività di raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri si configura come trasferimento e stazionamento di rifiuti e di conseguenza soggetta ad autorizzazione regionale o autorità ad essa delegata.

A tal riguardo, il centro di raccolta, disciplinato dal Dm 8 aprile 2008, è definito dalla norma come il sito nel quale le utenze domestiche e non domestiche possono depositare le tipologie di rifiuti urbani, tra quelle elencate al punto 4 dell’allegato I del decreto.

Il Mase, in risposta ad interpello 70065/2023, chiarisce quanto segue:

L’attività potenzialmente svolta dal centro di raccolta, consistente nel raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 aprile 2008.

Infatti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe, per più ragioni, un discostamento rispetto a quanto previsto dal citato decreto:

  • il centro di raccolta accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti;
  • il limite temporale di deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti dagli altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali;
  • i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolte nel centro;
  • la tracciabilità dei rifiuti verrebbe compromessa.

Pertanto l’attività rappresentata nell’istanza, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n.152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera b).

Il Mase, precisa altresì che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero.

Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.


Mase, Interpello 3 maggio 2023, n. 7006

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo centri comunali di raccolta.

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