Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione della operazione di recupero R1 agli impianti di incenerimento di rifiuti speciali.
Quesito
La Regione Emilia Romagna chiede chiarimenti in merito all’autorizzazione dell’operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata.
In particolare, se anche a questa tipologia di impianti, pur in mancanza di specifici criteri, sia attribuibile l’operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni.
Risposta Mase
Il Ministero, dopo aver chiarito che:
- l’operazione di incenerimento dei rifiuti è un’operazione di smaltimento identificata nell’allegato I della direttiva 2008/98/CE, con la voce D10 – “Incenerimento a terra”,
- mentre l’operazione di coincenerimento è una operazione di recupero identificata nell’allegato II della stessa direttiva con la voce R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”,
precisa che:
“la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10“.
Mase, risposta ad interpello n. 214095 del 22 novembre 2024
Indicazioni in merito ainterpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 – Chiarimenti relativamente all’attribuzione della operazione R1 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali.