Mase, manutenzione verde pubblico

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla manutenzione del verde pubblico, in particolare se i residui possono essere qualificati come sottoprodotti.

Quesiti

Con istanza di interpello la Regione Veneto ha richiesto i seguenti chiarimenti in relazione ai residui della manutenzione del verde pubblico:

  1. se sia applicabile l’esclusione di cui all’articolo 185 del D. L.vo n.152 del 2006;
  2. se siano applicabili le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D. L.vo. 152 del 2006;
  3. se le disposizioni previste dal DM 23/06/2016 permettano ex-lege di classificare i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione di biogas come sottoprodotti esonerando il produttore dall’onere della prova di attestare in ogni fase della gestione il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del D.L.vo 152/06;
  4. se le casistiche richiamate dal DM 10 marzo 2020 e, in particolare, l’utilizzo di tali residui ai fini del compostaggio all’interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, possano configurare una esclusione dalla disciplina rifiuti e/o una gestione come sottoprodotto.

Considerazioni Mase

Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 1 e 2, già oggetto di chiarimento da parte del Ministero con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, il Mase chiariva che:

1) i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono esclusi dal regime di deroga previsto all’art. 185 del D.L.vo 152/06 e che gli stessi sono qualificabili come rifiuti, stante la loro inclusione all’interno della definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del citato decreto legislativo.

2) la norma ammette la possibilità di qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto ponendo in carico al produttore l’onere di dimostrare la sussistenza ed il rispetto contemporaneo di tutte le condizioni, tra cui la provenienza da un processo di produzione, previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.

Il residuo da manutenzione del verde ornamentale, ovvero quello derivante da giardini e parchi, indipendentemente se pubblici o privati, difficilmente sembra poter essere configurabile come parte di un processo produttivo, mentre il residuo derivante dalla manutenzione effettuata nell’ambito delle attività agricole (ad esempio la coltivazione del fondo e/o l’allevamento) può essere facilmente considerato come parte integrante del processo di produzione perché funzionale ed anche necessario alla buona riuscita di una coltivazione/produzione.

3) In relazione ai residui della manutenzione del verde elencati nell’Allegato 1, Tabella 1.A “Elenco sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas” del DM 23 giugno 2016, il Mase chiarisce che tale elenco costituisce esclusivamente una mera elencazione dei possibili sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas e non costituisce deroga all’onere della prova che continua a permanere in carico al produttore del residuo ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs.152/06 e che deve essere verificato caso per caso e garantito per tutta la catena di gestione.

4) Fermo restando quanto sopra già indicato, ovvero che un elenco di materiali gestibili come sottoprodotti non è mai da intendersi come una esclusione ex-lege dall’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, le indicazioni contenute all’interno del dm 10 marzo 2020, “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, ed in particolare il reimpiego dei materiali organici residuali in situ ai fini del compostaggio, dovrà essere sempre valutata alla luce di quanto discusso in merito alle corrette modalità di gestione di tale residuo.

A tale riguardo si possono tenere in considerazione le disposizioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lettera qq-ter) del d.lgs. 152/06 e quanto specificatamente indicato per l’autorizzazione di tale attività dall’art. 214, comma 7-bis, del medesimo decreto legislativo.


Mase, Risposta interpello 3 agosto 2023, n. 128413

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla gestione dei residui della manutenzione del verde urbano.

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