Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sul luogo di conservazione del registro di carico e scarico rifiuti, in relazione alla corretta interpretazione dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 258 Dlgs. 152/2006.
Il Mase, con interpello n. 70069/2023, precisa che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore (art. 190, comma 10) comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, Dlgs. 152/2006.
Quadro normativo
L’art. 190, comma 1, del Dlgs 152/2006, dispone l’obbligo generale di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa, che ai sensi del comma 10 deve essere conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
- impianto di produzione;
- impianto di stoccaggio;
- impianto di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
L’art. 258, comma 2, Dlgs 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, introduce specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.
Considerazioni Mase
La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.
In prospettiva opposta, se si ritenesse che la tenuta presso un luogo differente da quelli di cui all’art. 190 non integri la fattispecie sanzionatoria di cui al citato art. 258, gli operatori di settore si riterrebbero legittimati a conservare i registri presso luoghi diversi, con la conseguenza che il precetto dettato dall’art. 190, comma 10, Dlgs 152/2006 si svuoterebbe di contenuto e non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento.
Giova osservare che l’art. 258, comma 2, Dlgs 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, come già ricordato, all’art. 190, comma 10, Dlgs 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi.
Il collegamento tra le due norme è reso evidente sia dall’utilizzo del medesimo verbo, il quale racchiude l’insieme dei comportamenti a cui sono sottoposti i soggetti interessati, sia la comune e condivisa ratio sopra descritta.
Risposta Mase
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006.
Testo
Mase, Interpello 3 maggio 2023, n. 70069
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006.