Mase, iscrizione Albo gestori ambientali società pubbliche

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo gestori ambientali di società di capitali di gestione rifiuti interamente partecipate dai Comuni.

Quesito

In particolare, si chiede se una società di capitali a totale partecipazione pubblica, costituita ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, che affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti:

  • è tenuta all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 8, “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, anche se, pur essendo un’entità giuridica diversa dai Comuni che l’hanno costituita, non si pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi;
  • nel caso in cui per la Società a totale partecipazione pubblica sussistesse tale obbligo, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Risposta Mase

Dalla lettura del dlgs 152/2006 il Mase chiarisce che la Società di capitali, pur essendo totalmente partecipata dai Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

Con riferimento al secondo quesito, la società può avvalersi della procedura d’iscrizione semplificata prevista all’articolo 16 del citato Dm n. 120/2014 per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti” così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.


Mase, risposta ad interpello 26798 del 13 febbraio 2024

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, di una società di capitali interamente controllata dai Comuni.

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