Mase, impianti fotovoltaici e compatibilità ambientale

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicabilità del Dl n. 13/2023 in relazione agli impianti fotovoltaici e compatibilità ambientale.

Quesito

La Provincia di Brindisi chiede se:

  • siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso PAUR, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, è stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento.
  • alla luce del fatto che secondo la normativa precedentemente vigente è stato disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW, allo stato attuale, per detti impianti trovino applicazione le disposizioni del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale.

Risposta Mase

Il Mase, innanzitutto, ricorda che con il Dl 77/2021 la competenza in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10MW è stata attribuita allo Stato in relazione alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Ne consegue, prosegue il Mase, che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW (e quindi anche superiori a 20 MW), per i quali le istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021 rimangono in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

In conclusione, il Mase, in relazione al quesito posto, facendo applicazione del disposto contenuto nella previsione della norma speciale transitoria di cui all’art. 31, comma 6, del Dl 77/2021 chiarisce che:

  • a) per le istanze di VIA relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 20MW presentate dopo il 31 luglio 2021 la competenza è dello Stato;
  • b) per le istanze relative a progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW, presentate alla Regione prima del 31 luglio 2021 rimane in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali“.

Inoltre, Il Mase conclude che “per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20MW (oggi 25MW) qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 per la valutazione ambientale si farà riferimento anche alle soglie ivi indicate“.


Mase, riposta ad interpello n. 122286 del 2 luglio 2024

Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 – Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 – Applicazione ai procedimenti in corso.

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