Mase, impianti di autodemolizione e sorveglianza radiometrica

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità agli impianti di autodemolizione dell’obbligo di sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo, ex art. 72 del D.lgs. 101/2020.

Quesito

Si chiede al Ministero chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 72 del D.lgs. 101/2020 alle imprese del comparto dell’autodemolizione, in quanto alcune erano state oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo, i quali, contestata l’assenza di apparecchiature idonee alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati in metallo, avevano comminato sanzioni alle stesse.

Risposta Mase

Il Mase, dopo avere richiamato le disposizioni applicabili tra cui il citato articolo 72, precisa che:

“per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.

Va, tuttavia, rilevato che in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti (componenti e altri rottami) sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica“.


Mase, risposta prot. 182906 del 8.10.2024

Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ordine all’applicabilità agli impianti di autodemolizione dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo.

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