Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti contenenti amianto nelle discariche.
Quesito
La Città Metropolitana di Torino, con istanza di interpello, chiede chiarimenti in merito alla normativa vigente in materia di discariche, con riferimento alle “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto” ed in particolare:
- 1) la possibilità che, per la copertura dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) sia consentito anche l’utilizzo di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi, che siano ammissibili in discarica secondo quanto stabilito dall’art. 7-septies e che posseggano le caratteristiche geomeccaniche richieste al paragrafo 5 in luogo dell’esclusivo impiego di “terreno” di provenienza naturale;
- 2) nel caso di possibilità di utilizzo di solo “terreno” di provenienza naturale, se lo stesso possa essere rappresentato anche da terreno di scavo gestito come rifiuto (codice EER 17 05 04 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03”) ed avente le caratteristiche geomeccaniche sopra evidenziate;
- 3) la possibilità, a seguito della realizzazione di idonea copertura dei RCA, di consentire al di sopra degli stessi il passaggio degli automezzi necessari per il conferimento e per la realizzazione della successiva copertura, adottando comunque tutte le cautele necessarie per evitare la frantumazione dei rifiuti medesimi e/o la dispersione di polvere e fibre.
Considerazioni Mase
Il riferimento normativo in materia di copertura giornaliera dei rifiuti contenenti amianto è rinvenibile all’allegato 4, paragrafo 5 recante “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto”, che recita: “Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella discarica o nell’area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.”
Analoghe indicazioni sono contenute nell’allegato A, paragrafo 5, del decreto 29 luglio 2004, n. 248 nel quale si legge: “Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre.”
Risposta Mase
1) Sebbene la disciplina generale consenta di utilizzare i rifiuti, con determinate caratteristiche geomeccaniche, quale copertura giornaliera nelle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, le norme dettate per gli RCA non prevedono tale possibilità, pertanto la stessa deve ritenersi esclusa.
2) Con riferimento alla richiesta di poter utilizzare una specifica tipologia di rifiuto quale copertura giornaliera degli RCA, ovvero quello individuato con il codice EER 170504, Il Ministero ribadisce che la norma non prevede l’utilizzo di alcuna tipologia di rifiuti per tale scopo.
3) Nel piano di gestione operativa della discarica, debitamente autorizzata, devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per le operazioni consentite nell’esercizio della discarica, ivi compresa la tipologia degli automezzi impiegati, anche al fine di non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti.
La copertura giornaliera degli RCA con materiali inerti di spessore pari a 20 cm, non possiede caratteristiche idonee a dissipare eventuali carichi derivanti dal passaggio di mezzi al di sopra dello strato di rifiuti e a garantire l’integrità dei rifiuti abbancati e pertanto si ritiene esclusa la possibilità che gli automezzi possano transitare sul fronte attivo della cella della discarica utilizzata per lo smaltimento dei RCA.
Mase, risposta interpello 3 agosto 2023, n. 128411
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo al conferimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA) in discarica per rifiuti pericolosi e alla loro copertura ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.