Mase, gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati

Il Mase, in risposta ad interpello, chiarisce che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo rientrano nel regime dei rifiuti urbani se sterilizzati.

Quesiti

La Regione Toscana ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati, in particolare se:

  • l’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 – intenda modificare implicitamente quest’ultimo citato decreto o, in ogni caso, quale sia la valenza e la portata dello stesso;
  • sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.

Risposta Mase

In merito al primo quesito, il Mase ha chiarito che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, il Mase rappresenta che tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”


Mase, Risposta ad interpello 6 marzo 2024, n. 43448

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 nell’ambito della gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati.

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