Mase, fascia di rispetto inedificabilità area depuratore

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione.

Quesito

Si chiede al Ministero di chiarire se il vincolo di inedificabilità in una fascia non inferiore ai cento metri da impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo sia da considerare assoluto oppure se possa essere derogato ponendo in particolare il seguente quesito:

[…] interpretazione del carattere assoluto o relativo del divieto di edificazione nella fascia di rispetto minima, previsto dall’Allegato 4, punto 1.2, della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, e in particolare sulla correttezza di un’interpretazione che postuli il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità ivi previsto, anche quando venga esclusa, attraverso specifiche analisi di microbiologia ambientale, ogni correlazione tra i microrganismi patogeni prodotti dal depuratore e possibili rischi per la salute delle persone.

Con riferimento al merito del quesito, il punto 1.2 dell’Allegato della delibera del 4 febbraio 1977 dispone che «[p]er gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall’autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri».

Risposta Mase

Il Ministero, dopo avere richiamato la giurisprudenza in merito, chiarisce che:

Il vincolo di inedificabilità nella fascia di cento metri previsto dal punto 1.2 dell’Allegato 4 alla delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 può essere derogato esclusivamente nei due casi specifici di seguito riportati:

  1. Nel caso di impianti esistenti ai sensi del medesimo punto 1.2, ossia nel caso in cui l’impianto preesista all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella delibera 4 febbraio 1977;
  2. Nel caso di costruzione o ampliamento di impianti di depurazione al servizio di insediamenti esistenti, ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1.6 dell’Allegato 4 cit. e specificate supra in motivazione.

Mase, Risposta prot. n. 3144 del 10-01-2024

Interpello ambientale ai sensi dell’art.3-septies del d.lgs. n. 152/2006 in ordine a “Interpretazione della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento, del 4 febbraio 1977, Allegato 4, punto 1.2 – Fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione”

Torna in alto