Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al “luogo di produzione dei rifiuti”, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, in relazione alla manutenzione del verde pubblico.
Sintesi
Il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde, ai fini della nozione di deposito temporaneo, non può coincidere con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale.
Quesiti
Con istanza di interpello, un Comune chiede al Ministero:
- se il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
- di chiarire se, nell’ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, secondo il disposto dell’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, e chiamare, ove necessario, per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto, la ditta affidataria del servizio di raccolta.
Risposta Mase
Con riferimento al primo quesito, alla luce delle sentenze richiamate della Corte di Cassazione, il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza.
Fermo quanto sopra, risulta nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis.
Con riferimento al secondo quesito, successivamente l’Ente locale potrà avvalersi dell’operatore economico affidatario del servizio pubblico di raccolta per le successive fasi di prelievo dal deposito temporaneo, di trasporto e di avvio al recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde, ovvero l’Ente potrà avvalersi di un soggetto terzo ai fini dell’avvio al recupero o smaltimento del materiale vegetale di scarto, purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.
Testo
Mase, risposta n. 18331 del 1° febbraio 2024
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo al deposito temporaneo di sfalci e potature .