Mase, chiarimenti su test End of Waste rifiuti inerti

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione del Dm 152/2022 recante i criteri EoW per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione in relazione al test di cessione.

Quesito

Si chiede al Mase chiarimenti interpretativi in merito alla esecuzione del test di cessione sull’aggregato di inerti recuperato e sulle modalità di applicazione della norma UNI EN 12457-2 – come individuata dal paragrafo d) Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, punto d.2 Test di cessione sull’aggregato recuperalo – dell’allegato 1 al Dm 27.09.2022 n. 152.

Secondo Confindustria Alto Adriatico, l’applicazione letterale della UNI EN 12457-2 presenta diverse problematiche tecniche, tra cui la metodologia di esecuzione dei test e la preparazione dei campioni. Tale norma si applica ai rifiuti granulari e fanghi, e definisce il metodo di esecuzione del test di lisciviazione prevedendo lo svolgimento dello stesso con una frazione granulometrica minore di 4 mm.

Si interpella il Ministero per chiedere se sia ammesso interpretare il rinvio alla “metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2” di cui al paragrafo d), d.2 dell’Allegato 1 del DM 27.09.2022 n. 152, nel senso che in essa rientrino anche le procedure delle UNI/PdR 94:2020 e UNI EN 1744-3:2003 nei casi di materiali con granulometria maggiore.

Quindi, si chiede al Ministero se sia possibile scartare dal campione la frazione fine che si genera artificiosamente dalla macinazione del materiale di prova almeno per le frazioni riconducibili a sabbia, limo e argille, con granulometria inferiore a 500 µm facendo riferimento alle sopra norme citate, in quanto secondo la norma tecnica di riferimento deve essere inferiore ai 4 mm..

Risposta Mase

Con riferimento alla classe dimensionale dei materiali sottoposti a test di cessione, il Ministero evidenzia che il paragrafo 8.2 della norma UNI EN 12457-2, relativo allo studio di validazione, al terzo trattino riporta specificatamente che “i rifiuti esaminati coprono tutte le dimensioni dei granuli alle quali si applica
la prora di /isririafione di conformità: i rifiuti in polvere e i fanghi (da 0 pm a circa 125 um), i materiali a grana fine (da 0 mm a 4 mm) e i materiali a grana grossa (da 0 mm ad oltre 4 mm) dopo la necessaria riduzione delle dimensioni”.

Pertanto, si deduce che tutte le frazioni granulometriche devono essere prese in con siderazione, a prescindere dalle specifiche dimensioni.

Il concetto riportato al punto 4.3.2 della UNI EN 12457-2 “in nessun caso si deve macinare finemente il materiale” deve, quindi, essere letto nel senso che il processo di macinazione non ha lo scopo di ridurre finemente il materiale, ma serve solamente a ridurre le dimensioni dello stesso al di sotto dei 4 mm senza applicare un processo di macinazione eccessivamente spinto.

La presenza di particelle fini derivanti dalla macinazione, pertanto, non identifica automaticamente il materiale come macinato finemente.


Mase, risposta ad interpello del 21 giugno 2024, prot. 114856

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’esecuzione del test di cessione sull’aggregato di inerti recuperato di cui all’allegato 1 al DM 27 settembre 2022 n. 152.

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